La Regione Marche ha delineato i vincoli normativi che frenano il progetto del deposito GNL della Fox Petroli a Pesaro, rispondendo alle interrogazioni del consigliere Andrea Nobili (Alleanza Verdi Sinistra). La Giunta Regionale ha precisato che il giudizio favorevole espresso dal Ministero dell’Ambiente (MASE) non equivale a un’autorizzazione edilizia, ma rappresenta solo un tassello di un iter ancora lungo e complesso.
L’impatto del nuovo Piano Idrogeologico
Le tutele del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), entrate in vigore il 4 giugno 2026, non annullano retroattivamente i pareri già emessi.
Le nuove regole si applicano però in modo vincolante su tutte le fasi istruttorie ancora aperte. Questo introduce un severo sbarramento tecnico per il rilascio dei futuri titoli abilitativi.
La natura del decreto ministeriale
Il Ministero dell’Ambiente ha formalmente chiarito che il decreto di compatibilità ambientale (VIA) ha una natura puramente valutativa.
L’atto non costituisce in alcun modo un’autorizzazione a procedere con l’edificazione dell’impianto.
Le condizioni vincolanti per l’opera
L’effettiva realizzabilità del progetto resta subordinata all’ottenimento di due atti fondamentali e insostituibili:
– Il Nulla Osta di Fattibilità rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale Seveso, legato alla sicurezza industriale.
– Il parere favorevole di non aggravio del rischio idraulico da parte dell’Autorità di Bacino.
L’assenza di questi specifici titoli amministrativi rende l’opera legalmente irrealizzabile.
Sinistra Italiana Pesaro Urbino chiede pubblicamente alle amministrazioni competenti:
1. quando e da quale ente sarà attivata la verifica di compatibilità dell’intervento con il PAI distrettuale idraulico dell’Appennino Centrale (edizione 2026);
2. chi abbia l’onere di attivare la procedura dell’art. 23 delle Norme di attuazione del PAI Marche (edizione 2004, aggiornamento 2016) e quale ne sia oggi lo stato;
3. da quale data siano state considerate vincolanti le misure di salvaguardia del Piano — l’avviso in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2025 o il 4 giugno 2026 — e per quali norme;
4. in quali termini sia stato considerato il verbale del Comitato Tecnico Regionale n. 8/2025 del 29 aprile 2025, con cui era stato determinato il divieto di costruzione ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 105/2015.
Come valutazione politica, e la dichiariamo come tale: su un impianto di liquefazione di gas naturale collocato in un’area urbana di Pesaro, in un’ansa del Foglia che gli stessi documenti regionali definiscono estremamente critica, l’ordine corretto è uno solo: prima le verifiche di sicurezza idraulica, poi le decisioni. Sono domande, non accuse, e riguardano il procedimento amministrativo.
Sinistra Italiana Pesaro Urbino
di seguito i link delle risposte alle interrogazioni in oggetto
Sinistra Italiana

