La decisione rappresenta un importante precedente in materia di tutela degli utenti, sancendo con chiarezza l’illegittimità dell’applicazione retroattiva degli aumenti tariffari.
Nel corso del giudizio, il Giudice di Pace ha rigettato tutte le eccezioni sollevate da Marche Multiservizi, inclusa quella relativa al difetto di giurisdizione. La società sosteneva infatti che la controversia dovesse essere devoluta al Giudice amministrativo. Il Giudice ha invece chiarito che la domanda non riguardava l’impugnazione dell’atto amministrativo in sé, bensì la violazione del principio di irretroattività, affermando che:“Non viene censurato l’atto amministrativo in quanto tale ma viene contestata la pretesa della somma indicata nella fattura […] avente quindi efficacia retroattiva, non consentita per gli atti amministrativi.”
Di conseguenza, la controversia è stata correttamente ricondotta nell’ambito dei diritti soggettivi, rientranti nella piena giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il Giudice ha stabilito l’illegittimità dell’applicazione retroattiva della tariffa, evidenziando che:“Le tariffe e i prezzi pubblici […] non possono avere effetto retroattivo […] salvo specifiche deroghe […] che nel caso di specie non ricorrono.”
In particolare, è stato rilevato che la delibera AATO del 25 ottobre 2024 è stata approvata oltre il termine del 30 aprile 2024 fissato dalla normativa statale (ARERA), rendendo quindi illegittima l’applicazione retroattiva degli aumenti con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Per tali ragioni, il Giudice ha disposto la disapplicazione della delibera.
La sentenza assume ulteriore rilievo anche in relazione all’iniziativa di Marche Multiservizi che, nel corso del giudizio, aveva citato l’Avv. Pia Perricci chiedendo un risarcimento danni pari a € 150.000,00 per presunta diffamazione, anche in relazione alle dichiarazioni rese sul tema dell’irretroattività.
Il Giudice di Pace ha implicitamente smentito tali accuse, riconoscendo la fondatezza delle posizioni sostenute e condannando Marche Multiservizi al pagamento delle spese processuali.
La pronuncia conferma il principio secondo cui gli aumenti tariffari nei servizi pubblici non possono essere applicati retroattivamente al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, rafforzando così le garanzie a tutela dei cittadini.
Pia Perricci

