Articolo 82 del Regolamento di Igiene: appello ai gruppi consiliari per una revisione a tutela della città

Il Comitato “PESARO: NO GNL”, attraverso i suoi rappresentanti Roberto Malini, Lisetta Sperindei e Carlo Ialenti, ha rivolto un appello pubblico a tutti i gruppi consiliari del Comune di Pesaro affinché venga presentata e discussa in Consiglio comunale una mozione per la revisione dell’attuale articolo 82 del Regolamento comunale di Igiene.

Secondo il Comitato, il Regolamento di Igiene rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui un Comune tutela la salute pubblica, la sicurezza dei cittadini e l’equilibrio urbano, in coerenza con le leggi sanitarie nazionali, la normativa europea e il principio di precauzione, cardine dell’Unione Europea.

«Fino alla primavera del 2023 – spiegano Malini, Sperindei e Ialenti – l’articolo 82 non consentiva l’insediamento, in prossimità dell’abitato, di industrie insalubri di prima classe. Non a caso, con una nota ufficiale del 27 aprile 2023, lo stesso Comune di Pesaro segnalava a Ministero e Regione che il progetto dell’impianto GNL proposto da Fox Petroli non rispettava il Regolamento di Igiene allora vigente».

Il 17 luglio 2023, tuttavia, il Consiglio comunale ha approvato una modifica dell’articolo 82 che, secondo il Comitato, ha introdotto ampie possibilità di deroga, aprendo di fatto la strada all’insediamento di industrie insalubri e potenzialmente pericolose in prossimità dell’abitato, anche sulla base di autorizzazioni semplificate o di dichiarazioni dei proponenti.

Questa nuova formulazione dell’articolo 82 è stata successivamente richiamata nei documenti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto GNL Fox per affermarne la compatibilità, compatibilità che in precedenza era stata esclusa.

«Riteniamo che questa modifica abbia indebolito in modo significativo le tutele sanitarie e di sicurezza – prosegue il Comitato – in contrasto con le leggi sanitarie vigenti, con la normativa europea, a partire dalla Direttiva Seveso III sui rischi di incidente rilevante, e con il principio di precauzione».

A conferma delle criticità del progetto GNL, il 12 giugno 2025 il Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco (CTR) ha negato il Nulla Osta di Fattibilità (NOF), bloccando l’iniziativa. «Le industrie insalubri di prima classe comportano rischi che vanno ben oltre le emissioni ordinarie – sottolineano i promotori dell’appello – e riguardano anche incidenti rilevanti, effetti domino, incendi ed esplosioni. Rischi che devono essere valutati da autorità tecniche competenti, a partire dai Vigili del Fuoco, e non risolti con deroghe regolamentari».

Per queste ragioni, il Comitato chiede ai gruppi consiliari di maggioranza e opposizione di assumersi una responsabilità politica chiara e di presentare una mozione che riporti l’articolo 82 alla funzione originaria di un Regolamento di igiene: proteggere la città, la salute dei cittadini e la sicurezza del territorio.

«Questo appello – concludono – non è contro lo sviluppo, ma a favore di uno sviluppo sicuro, conforme alle leggi, rispettoso delle persone e dell’ambiente».

Comitato “PESARO: NO GNL”

Bozza di Mozione per la revisione dell’articolo 82 del Regolamento Comunale di Igiene del Comune di Pesaro

Il Regolamento Comunale di Igiene rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui il Comune di Pesaro esercita le proprie responsabilità in materia di tutela della salute pubblica, di sicurezza della popolazione e di protezione dell’ambiente urbano, in coerenza con il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) e con la normativa nazionale ed europea vigente.

In questo quadro, l’articolo 82 del Regolamento di Igiene ha una funzione particolarmente delicata, in quanto disciplina l’insediamento delle manifatture e fabbriche classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’art. 216 del T.U.LL.SS. e del D.M. 5 settembre 1994, incidendo direttamente sul rapporto tra attività produttive, abitato e salute dei cittadini.

Fino alla primavera del 2023, l’articolo 82 era formulato in modo tale da non consentire l’insediamento, in prossimità dell’abitato, di industrie insalubri di prima classe, garantendo un livello di tutela coerente con la natura potenzialmente pericolosa di tali impianti.

Tale impostazione emerge chiaramente anche da un atto formale dell’Amministrazione comunale: con nota del 27 aprile 2023 (prot. n. 41126/23), indirizzata al Ministero competente e alla Regione Marche, il Comune di Pesaro, nell’ambito delle osservazioni al progetto di impianto GNL proposto dalla società FOX, evidenziava espressamente che le distanze tra l’abitato e il progetto non risultavano compatibili con il Regolamento di Igiene allora vigente.

Successivamente, in data 17 luglio 2023, il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 56, una modifica dell’articolo 82 del Regolamento di Igiene, introducendo una nuova formulazione che ha previsto una distanza “di norma” non inferiore a 200 metri per le industrie insalubri di prima classe, ma ha al tempo stesso aperto alla possibilità di deroghe significative, previo parere del Dipartimento di Prevenzione dell’AST, anche nel caso di impianti rientranti in autorizzazioni semplificate o sulla base di dichiarazioni del proponente circa l’assenza di nocumento per la salute del vicinato.

Questa modifica ha prodotto effetti concreti rilevanti. Nei documenti relativi al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto GNL FOX, il nuovo testo dell’articolo 82 è stato esplicitamente richiamato per affermare la compatibilità dell’impianto con il Regolamento di Igiene comunale, compatibilità che era stata invece esclusa sulla base della normativa previgente.

Ne consegue che la revisione dell’articolo 82 del luglio 2023 ha determinato, di fatto, un indebolimento del livello di tutela sanitaria e di sicurezza precedentemente garantito, consentendo ampi margini interpretativi e derogatori proprio per attività classificate come industrie insalubri di prima classe.

È opportuno sottolineare come tali attività, per loro natura, comportino rischi che non si limitano agli aspetti sanitari ordinari, ma investano anche profili di sicurezza industriale, di incidenti rilevanti, di effetti domino e di gestione delle emergenze. Rischi che non possono essere valutati esclusivamente sulla base di autorizzazioni ambientali semplificate o di dichiarazioni del proponente, ma che richiedono un approccio rigoroso, fondato sul principio di precauzione e sul principio di prevenzione, cardini dell’ordinamento nazionale ed europeo.

In questo contesto, pur riconoscendo il ruolo fondamentale del Dipartimento di Prevenzione dell’AST nella tutela della salute pubblica, occorre ricordare che la valutazione degli scenari di incidente rilevante, degli effetti esplosivi, incendiari o di dispersione di sostanze pericolose rientra nelle competenze tecniche proprie del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Parimenti, appare necessario che il Regolamento di Igiene sia pienamente coerente con la reale configurazione urbanistica della città, distinguendo in modo chiaro tra nuclei abitati consolidati, aree industriali storiche ormai inglobate nel tessuto urbano e aree industriali esistenti o future previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Alla luce di quanto esposto, il Regolamento di Igiene, e in particolare l’articolo 82, deve tornare a essere uno strumento di autotutela del Comune, orientato prioritariamente alla protezione della città e della salute dei cittadini, e non un mezzo attraverso cui rendere compatibili insediamenti industriali potenzialmente pericolosi in prossimità dell’abitato.

Per questi motivi, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

•⁠  ⁠ad avviare il procedimento per la revisione della modifica dell’articolo 82 del Regolamento Comunale di Igiene approvata il 17 luglio 2023, al fine di ripristinare un livello di tutela adeguato della salute pubblica e della sicurezza urbana;

•⁠  ⁠a predisporre una nuova formulazione dell’articolo 82 che preveda che le industrie insalubri di prima classe, di cui al D.M. 5 settembre 1994, siano localizzate esclusivamente all’interno delle aree industriali esistenti e future previste dagli strumenti urbanistici, con esclusione delle aree industriali inserite nel centro abitato;

•⁠  ⁠a stabilire che le distanze di sicurezza siano determinate sulla base dello scenario incidentale più dannoso, modellato con strumenti riconosciuti e approvati dal Comando Regionale dei Vigili del Fuoco, prevedendo un margine di sicurezza aggiuntivo non inferiore a 200 metri oltre l’area di impatto;

•⁠  ⁠a subordinare ogni eventuale deroga esclusivamente a valutazioni tecniche vincolanti del Comando Regionale dei Vigili del Fuoco, ferma restando l’applicazione delle normative sanitarie, ambientali e di sicurezza vigenti; •⁠  ⁠a definire, con il supporto degli uffici competenti, una chiara delimitazione dei nuclei abitati reali e delle aree industriali, tenendo conto dell’evoluzione urbanistica della città.

Comitato “PESARO: NO GNL”

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